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La brochure
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Condizioni generali di vendita

1 – APPLICABILITA’ DELLE PRESENTI CONDIZIONI GENERALI
1.1 Le presenti condizioni generali (di seguito “Condizioni generali”) costituiscono parte integrante di tutti i contratti di appalto in Italia e all’estero sottoscritti dalla società Molon Antonio e Lorenzo Srl (di seguito denominata “Appaltatore”) di prodotti/lavorazioni (di seguito “prodotti/lavorazioni”) da realizzarsi a favore dei committenti (imprese pubbliche e private o persone fisiche-di seguito “Committente”).
Tutte le offerte, le conferme d’ordine, le consegne e le fatture dell’Appaltatore si intendono effettuate in base alle presenti condizioni generali, salvo deroga dell’Appaltatore stesso.
1.2 Le presenti condizioni generali si intendono accettate dal Committente, anche se difformi da condizioni generali o particolari di acquisto predisposte dal Committente stesso. Queste ultime non impegneranno in alcun modo l’Appaltatore se non accettate per iscritto dall’Appaltatore medesimo.
1.3 Nel caso una o più disposizioni delle presenti condizioni generali venga/no ritenuta/e invalida/e o inapplicabile/i ciò non pregiudicherà la validità e/o l’applicabilità delle restanti previsioni delle presenti condizioni generali.

2 – FORMAZIONE DEL CONTRATTO – ACCETTAZIONE DEGLI ORDINI
2.1 Ciascun contratto di appalto si intenderà concluso nel momento in cui il committente riceva, da parte dell’Appaltatore, la conferma scritta dell’ordine emesso dal Committente stesso, ordine che l’Appaltatore si riserva di accettare o rifiutare. Nel caso in cui, tuttavia, il Committente riceva dall’Appaltatore una conferma scritta dell’ordine contenente termini e condizioni difformi dall’ordine stesso, il contratto si considererà concluso decorsi tre giorni lavorativi dalla ricezione di tale conferma d’ordine da parte del Committente senza che quest’ultimo abbia formulato all’Appaltatore alcuna contestazione scritta.
2.2 Le eventuali offerte formulate dall’Appaltatore al Committente resteranno valide esclusivamente per il periodo ivi indicato e, decorso tale periodo, decadranno senza necessità di revoca. In mancanza di diversa indicazione espressa, l’offerta si intenderà valida per sette giorni dalla data di emissione dell’offerta. I termini e le date di consegna indicati dal Committente nell’offerta sono da considerarsi per l’Appaltante come meramente indicativi e non vincolanti.
2.3 Eventuali annullamenti o modifiche dell’ordine da parte del Committente non avranno effetto se non preventivamente autorizzati, o successivamente accettati, per iscritto dall’Appaltatore. Inoltre qualsiasi altra richiesta di modifica del contratto che il Committente potrà avanzare dovrà essere espressamente accettata dall’Appaltatore. In difetto di accettazione espressa si intenderanno immutate le condizioni contrattuali precedentemente pattuite, ferma comunque, l’applicabilità delle presenti condizioni generali di contratto.
2.4 Tutti i documenti, disegni, le stime, i rapporti tecnici, le valutazioni, le offerte, le analisi e comunque, ogni dato o elaborato che, ad ogni titolo, Committente ed Appaltatore si saranno scambiati prima e durante l’esecuzione dell’ordine, si intenderanno trasmessi solo per lo specifico uso cui sono destinati senza che la trasmissione comporti passaggi di proprietà o diritti d’uso specifico ad ogni titolo. Il ricevente non potrà utilizzare per altri fini quanto ricevuto. Committente e Appaltatore manterranno reciprocamente tutti i diritti di proprietà, anche intellettuale, sulla documentazione oggetto di scambio. Committente ed Appaltatore si intendono vincolati alla più stretta riservatezza in relazione alla sussistenza ed al contenuto dei documenti oggetto di scambio.
2.5 I prodotti da realizzare e le lavorazioni commissionate dal Committente vengono effettuate sulla base dei disegni o altro documento tecnico forniti dal Committente stesso. Qualora le misure riportate nei disegni non indichino le tolleranze e norme da rispettare l’Appaltatore applicherà le tolleranze definite dalle norme UNI 22768 – m (media). Qualora non sia indicata l’unità di misura, l’unità verrà espressa in millimetri (mm).
2.6 Qualora la materia prima venga fornita dal Committente, l’Appaltatore si riserva la facoltà di verificare la compatibilità della stessa con il tipo di lavorazione richiesto; qualora l’Appaltatore accerti che la materia prima fornita dal Committente non sia adeguata/conforme alla lavorazione di cui all’ordine del Committente medesimo è facoltà dell’Appaltatore recedere dal contratto ponendo a carico del committente i costi delle verifiche.
2.7 È fatto obbligo al Committente di indicare le caratteristiche delle materie prime da utilizzare per i prodotti/lavorazioni richieste; in ogni caso l’Appaltatore non è responsabile, richiamando interamente quanto previsto al successivo punto 7.7, per qualsivoglia tipo di danno derivante direttamente o indirettamente dall’errato uso del prodotto con riferimento alle caratteristiche del materiale utilizzato che devono essere verificate dal Committente.

3 – PREZZI DEI PRODOTTI – LAVORAZIONI
3.1
Salvo diverso accordo scritto tra le parti, ad ogni ordine si applicheranno i prezzi indicati dall’Appaltatore nella relativa offerta, o, in mancanza, i prezzi verranno fatturati valutando i costi sostenuti dall’Appaltatore a consuntivo.
3.2 Fatti salvi diversi accordi scritti fra le parti, i prezzi dell’Appaltatore si intendono “EXW -Franco Fabbrica” Monselice (PD), spese di trasporto, IVA e tasse escluse. I prezzi si intendono per prodotti imballati con reggetta metallica o film estensibile. Eventuali altre protezioni o imballaggi particolari dovranno richiedersi espressamente da parte del Committente entro e non oltre la trasmissione dell’ordine, saranno quotati a parte dall’Appaltatore e costituiranno oggetto di espresso accordo tra l’Appaltatore e il Committente.
3.3 
L’Appaltatore potrà modificare i prezzi delle opere anche una volta che l’ordine è accettato. L’Appaltatore dovrà notificare per iscritto al Committente il nuovo prezzo indicando anche le ragioni per le quali si è resa necessaria tale modifica. Il nuovo prezzo sarà vincolante per il Committente a partire dalla prima consegna successiva all’intervenuta comunicazione.

4 – CONSEGNA – RISCHIO PERDITA
4.1 Se non diversamente concordato per iscritto tra le parti, la consegna delle opere al Committente sarà effettuata secondo la formula “Franco Fabbrica” Monselice (PD) con l’unica eccezione che l’Appaltatore caricherà le opere sul veicolo di prelevamento a spese dell’Appaltatore ma a rischio del Committente.
4.2 In caso di consegna “Franco Fabbrica” Monselice (PD), l’Appaltatore non stipulerà alcun contratto di spedizione e trasporto riguardo alle opere oggetto di consegna, se non dietro espressa richiesta scritta del Committente ed a rischio e spese di quest’ultimo, parimenti, nell’ipotesi che il Committente espressamente chieda che la consegna venga effettuata dall’Appaltatore con propri mezzi la consegna si intenderà   comunque Franco fabbrica con rischio e spese a carico del Committente. Le spese di spedizione o trasporto sostenute dall’Appaltatore verranno addebitate in fattura al Committente in aggiunta ai prezzi concordati.
4.3 L’Appaltatore invierà al Committente un avviso di “opere pronte per la consegna” a mezzo e- mail e il Committente dovrà ritirare le opere dalla data indicata nell’avviso di “opere pronte per la consegna” così come ricevuto dall’Appaltatore entro 8 gg. dall’avviso stesso.
Ove il Committente non ritiri le opere come da avviso il Committente si farà carico di ogni costo, esborso o spesa per qualunque ragione (deposito, assicurazioni, movimentazione, stoccaggio, uso o dello spazio ecc.) sostenuta dall’Appaltatore il quale, per tale titolo, emetterà regolare fattura contenente gli importi vantati a credito. Dalla suddetta data saranno trasferiti al Committente tutti i rischi e la responsabilità relativi alle opere medesime.

5 – TEMPI DI CONSEGNA – CONSEGNE PARZIALI
5.1 La consegna delle opere avverrà entro i termini (o le date) di consegna espressi dall’Appaltante, e riportati nella conferma d’ordine. In caso di difformità tra i termini (o le date) di consegna richiesti dal Committente, indicati nella conferma d’ordine come mero riferimento, ed i termini (o le date) di consegna previsti dall’Appaltatore, questi ultimi prevarranno. In ogni caso il Committente, espressamente, rinuncia a formulare richiesta di danno o a chiedere la risoluzione del contratto in ipotesi di mancato rispetto del termine di consegna delle opere. Inoltre l’Appaltatore si riserva la facoltà di sospendere, sine die, la consegna delle opere in caso di mancato pagamento delle forniture. Il termine di consegna inizierà comunque a decorrere  dal ricevimento da parte dell’appaltatore degli eventuali pagamenti anticipati da effettuarsi da parte del Committente al ricevimento della conferma dell’ordine, ovvero, in caso di opere da realizzarsi su specifiche tecniche del Committente, dal ricevimento da parte dell’Appaltatore di tutte le specifiche tecniche definitive, i disegni ed i dati tecnici richiesti dall’Appaltatore, per la relativa messa in produzione e fornitura delle opere. I termini di consegna non potranno comunque considerarsi come termini essenziali per il Committente ai fini dell’art. 1457 del codice civile italiano.
5.2 L’Appaltatore si riserva di evadere l’ordine anche attraverso consegne parziali e di emettere fatture parziali secondo le consegne effettuate. Ove il Committente non intenda accettare consegne parziali dovrà dichiararlo preventivamente e per iscritto all’Appaltatore.

6 – PAGAMENTI – RIMEDI PER MANCATO PAGAMENTO
6.1 Il mancato, ritardato o parziale pagamento, alla scadenza, di una fattura o di una nota di debito dell’Appaltatore, il verificarsi di eventi che incidano negativamente sulla situazione patrimoniale o economica del Committente ed ogni altro fatto costituente inadempimento del Committente, comporteranno la decadenza del Committente dai termini accordati per il pagamento delle opere (decadenza dal beneficio del termine). L’Appaltatore avrà pertanto il diritto di agire immediatamente per il recupero dei crediti esistenti, ancorché non siano liquidi ed esigibili.
6.2 Fermo quanto indicato al punto 1., in ipotesi di mancato pagamento delle opere entro il termine stabilito tra le parti nell’ordine, maturerà a favore dell’Appaltatore un interesse pari a quello previsto dal D.LGS 231/2002 (interessi moratori). L’Appaltatore è autorizzato ad emettere fattura per gli interessi secondo le modalità di cui al presente punto, ed inviarla al Committente. La fattura sarà anche gravata dalle spese che l’Appaltatore avrà sostenuto per tale attività. L’Appaltatore potrà anche, qualora l’inadempimento del Committente sia ripetuto o grave, sospendere l’invio delle opere, rifiutare la richiesta di ulteriori consegne o ritenere risolto il contratto.

7 – GARANZIE CONTRATTUALI
7.1 L’Appaltatore è tenuto a consegnare le opere esenti da vizi e conformi alle specifiche dell’ordine.
7.2 Il Committente in ipotesi di sussistenza di vizi nelle opere, dovrà a pena di decadenza, entro otto giorni dalla consegna, in caso di vizi palesi, ed entro otto giorni dalla scoperta, in caso di vizi occulti, comunque entro 15 giorni dalla consegna, contestare l’opera fornita inviando all’Appaltatore idonea comunicazione scritta contenente la descrizione dei difetti o vizi, le modalità attraverso le quali le verifiche sono state realizzate ed ogni elemento utile per consentire all’Appaltatore l’esatta identificazione dell’opera oggetto di contestazione.
7.3 Il Committente, se richiesto dall’Appaltatore, dovrà restituire a propria cura e spese, l’opera oggetto di contestazione. L’Appaltatore, a proprio insindacabile giudizio, e senza che ciò costituisca riconoscimento di responsabilità alcune, potrà ripristinare l’opera rinviandola al Committente. In tal caso l’Appaltatore sopporterà i costi del trasporto. Ove l’Appaltatore non riscontri la presenza dei vizi/difetti lamentati, l’Appaltatore inviterà il Committente presso il proprio stabilimento per valutare congiuntamente le risultanze delle proprie indagini, dopodiché l’opera sarà nuovamente inviata al Committente a sue spese.
7.4 L’Appaltatore, comunque potrà, a proprio insindacabile giudizio, e senza che ciò costituisca riconoscimento di responsabilità alcuna, procedere alla sostituzione dell’opera contestata inviandone una nuova al Committente senza che ciò comporti alcuna responsabilità in capo all’Appaltatore per danni diretti, indiretti o consequenziali di ogni genere, mancato guadagno o perdite derivanti da e/o connessi ai vizi o difetti delle opere.
7.5 In nessun caso, il Committente potrà sospendere il pagamento dell’opera oggetto di contestazione, né potrà agire giudizialmente per far valere eventuali presunti inadempimenti se non all’integrale pagamento di ogni somma dovuta all’Appaltatore.
7.6 Il Committente non potrà per nessuna ragione autonomamente effettuare o far realizzare da terzi lavorazioni o interventi sull’opera. In tale ipotesi l’opera non sarà più garantita né all’Appaltatore potrà essere fatto carico di responsabilità alcuna.
Qualora il Committente, in presenza di vizi o difetti evidenti, decida di non darne informativa all’appaltatore ed utilizzi o ceda l’opera stessa, perderà ogni diritto alla sostituzione, alla riparazione e alla garanzia
7.7 L’Appaltatore non sarà responsabile per vizi, difetti o mancanza di qualità delle opere derivanti da:
a) vizi e difetti o mancanze delle materie prime e dei materiali o componenti forniti dallo stesso Committente e/o approvvigionati dall’Appaltatore su istruzioni di quest’ultimo;
b) montaggio o installazione delle opere non corretto effettuato dal Committente;
c) utilizzo improprio delle opere da parte del Committente; 
d) riparazioni, manomissioni o modifiche apportate alle opere, senza il previo consenso scritto dell’Appaltatore;
e) negligenza o imperizia del Committente e/o di clienti del Committente;
f) normale usura, cattiva o insufficiente conservazione o manutenzione delle opere, l’utilizzo di agenti aggressivi.

8 – FORZA MAGGIORE E LIMITAZIONE RESPONSABILITA’
8.1 L’Appaltatore non sarà responsabile nei confronti dell’acquirente per qualsiasi inadempimento causato da accadimenti al di fuori del ragionevole controllo dell’Appaltatore quali, a titolo meramente esemplificativo e non esaustivo, azioni sindacali, scioperi, difficoltà nei trasporti, eventi naturali, disordini di piazza, misure amministrative di sequestro, embargo, leggi o regolamenti di ogni ente territoriale o autorità amministrative, mancate o ritardate consegne dei materiali di lavorazione da parte dei fornitori dovute ad accadimenti al di fuori del ragionevole controllo degli stessi fornitori.
8.2 Le garanzie e responsabilità dell’Appaltatore, derivanti ed in relazione ai contratti conclusi sulla base delle presenti condizioni generali, sono limitate a quelle qui espressamente previste. Fatta eccezione per i casi di dolo o colpa grave dell’Appaltatore, quest’ultimo non avrà e pertanto alcuna responsabilità in relazione alle opere ed in nessun caso sarà responsabile per danni diretti, indiretti o consequenziali, mancato guadagno, perdite dirette o indirette di ogni genere (incluse lesioni personali e danni a cose) derivante dalla fornitura delle opere. Il Committente prende atto del fatto che la responsabilità complessiva della società Molon Antonio e Lorenzo srl, derivante da e/o relativa ai contratti conclusi in base alle presenti condizioni generali sarà, in ogni caso, limitata al prezzo corrisposto dal Committente in relazione alle relative opere, oltre all’eventuale importo liquidato dalla/e compagnia/e di assicurazione in base alle polizze assicurative stipulate dalla società Molon Antonio e Lorenzo Srl.

9 – CLAUSOLA RISOLUTIVA ESPRESSA
Fatto 
salvo ogni rimedio disponibile, in ipotesi di violazione da parte del Committente di qualsiasi obbligazione derivante dalla presenti Condizioni generali l’appaltatore, ai sensi dell’art. 1456 del Codice Civile italiano, avrà diritto di risolvere anticipatamente, con effetto immediato, ciascun contratto concluso sulla base delle presenti condizioni generali con comunicazione da inviarsi a mezzo PEC al Committente, laddove detta violazione non venga sanata o vi venga posto rimedio da parte del Committente entro 15 giorni successivi alla diffida ad adempiere inviata dall’Appaltatore. 

10 – KNOW HOW E INFORMAZIONI CONFIDENZIALI
Il Know-how e le altre informazioni dell’Appaltatore appartengono all’appaltatore in via esclusiva (anche ove lo stesso Appaltatore ne disponga perché al medesimo fornite da terzi) e vengono messe a disposizione del Committente in via strettamente confidenziale ai soli fini del contratto di vendita concluso in base alle condizioni generali. Il Committente assume, pertanto l’obbligo di utilizzare le informazioni confidenziali dell’Appaltatore soltanto nella misura in cui sia strettamente necessario all’esecuzione di ciascun contratto di vendita ed all’uso delle relative opere ed a non rivelare a soggetti terzi dette informazioni confidenziali, salvo il caso in cui sia a ciò autorizzato per iscritto dall’Appaltatore.

11 – MARCHI E ALTRI DIRITTI DI PROPRIETA’ INTELLETTUALE
11.1 Il Committente non potrà registrare o permettere che altri registrino il marchio, nome commerciale o espressione impiegati dall’Appaltatore nell’ambito della cessione delle opere oggetto di contratto di appalto (che sono e resteranno di esclusiva proprietà dell’Appaltatore), ovvero termini o espressioni simili o confondibili.
11.2 L’Appaltatore non sarà responsabile per alcun inconveniente, perdita o danno od altra spesa di qualsiasi natura, diretta o indiretta, che il Committente dovesse sopportare a seguito di violazione da parte dell’Appaltatore di diritti di proprietà intellettuale di terzi, ad eccezione dei casi in cui venga dimostrato che l’Appaltatore era a conoscenza che i beni in questione fossero stati fabbricati, prodotti o distribuiti in violazione del pre-esistente diritto di proprietà intellettuale appartenente ad un terzo.
11.3 Qualora vengano realizzate dall’Appaltatore opere in ossequio alle indicazioni fornite dal Committente, ovvero qualora venga applicata dall’Appaltatore alle opere una qualsiasi procedura su istruzioni del Committente, quest’ultimo sarà tenuto a risarcire l’Appaltatore per ogni perdita, danno, costo e spesa che questi sia tenuto a subire o sostenere in relazione alle opere, ovvero che abbia dovuto corrispondere in sede di transazione per ogni azione svolta in violazione di modelli, brevetti, diritti d’autore, marchi o altri diritti di proprietà industriale o intellettuale.

12 – TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI
Poiché l’Appaltatore ha sede in un Paese dell’U.E. (Italia), troveranno applicazione le disposizioni di legge in materia di protezione dei dati personali. A tal fine il Committente dà atto di essere informato, ai sensi, per gli effetti e con le finalità di cui all’art. 13 ed art. 14 Regolamento (UE) 2016/679 (“GDPR”), dopo aver esaminato l’informativa consegnatami, che i “dati personali” comunicati e/o scambiati con l’Appaltatore, anche in fase di informative pre-contrattuali, formeranno oggetto di trattamento da parte dell’Appaltatore; inoltre è inteso che il Committente espressamente acconsente al trattamento dei “dati personali” avvalendosi dei suoi diritti secondo quanto espresso dall’art. 7 GDPR.

13 – LEGGE APPLICABILE – FORO COMPETENTE
13.1 Le presenti condizioni generali ed i contratti di appalto di cui l’Appaltatore sia parte, sono, in ogni loro previsione, regolati dalla legge italiana.
13.2  Foro competente in via esclusiva, per tutte le controversie derivanti e/o relative alle presenti condizioni ed ai rapporti contrattuali di appalto in cui sia parte l’Appaltatore sarà il Tribunale di Padova, Italia.

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